Art. 5.

      1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all'articolo 4, in ogni ASL è istituto un centro riabilitativo per stomizzati e incontinenti che si avvale di personale medico e infermieristico specializzato in stomaterapia e incontinenza urinaria, al fine di far fronte ai problemi dei pazienti stomizzati e incontinenti.
      2. Uno specialista dei centri di cui al comma 1 presenzia alle visite collegiali per il riconoscimento dell'invalidità civile o dell'handicap.